|
IL MATRIMONIO MISTO
Il matrimonio misto, cioè l'unione coniugale in cui i protagonisti appartengono a due differenti gruppi nazionali (o etnici), rappresenta uno degli indicatori più significativi del grado di integrazione delle comunità immigrate nella società ospitante, e conseguentemente un interessante campo di ricerca per lo studio delle relazioni interetniche ed interculturali. Al tempo stesso, questo tipo di matrimonio si presenta come una sorta di "laboratorio" per l'approfondimento delle dinamiche che caratterizzano la relazione coniugale tout court.
L'ampliarsi dei paesi coinvolti nei processi migratori internazionali ha negli ultimi tempi prodotto uno scenario inedito dal punto di vista dell'integrazione matrimoniale, creando l'occasione di unioni coniugali in cui più evidenti risultano le implicazioni problematiche dal punto di vista sociologico, psicologico, giuridico, religioso.
Da una prospettiva sociologica è interessante soprattutto considerare la distanza che esiste tra i paesi d'origine dei due coniugi: distanza culturale in primo luogo (solo approssimativamente definibile lungo il continuum demarcato dai poli della "tradizione" e della "modernità"), distanza economica (valutabile attraverso la loro inscrizione nella gerarchia dell'attuale divisione internazionale del lavoro), politica (totalitarismo versus democrazia, ma è rilevante anche il retaggio dell'eventuale passato di rapporti coloniali tra i due paesi), demografica (l'esistenza cioè di differenziali di crescita demografica tra paesi del Nord e dei Sud del globo, inopportunamente ritenuta una delle principali cause dei movimenti migratori). Queste distanze si traducono, all'intero dei nucleo familiare, in un'unione tra individui che sono stati socializzati a differenti modelli di divisione dei ruoli tra i sessi, di educazione dei figli., di rapporti con le famiglie d'origine.
Da una prospettiva psicologica il fenomeno dei matrimoni misti implica la considerazione di tutto il complesso di aspettative che il matrimonio misto porta con sè. In termini estremamente sintetici, e scontando i rischi insiti in ogni generalizzazione, si può dire che laddove il matrimonio tende normalmente a un equilibrio tra i due sessi, l'unione coniugale con un soggetto straniero corrisponde alla scelta di avere un coniuge più giovane, più benestante, o semplicemente strumento per l'ingresso o la regolarizzazione del proprio statuto giuridico in terra d'immigrazione: tende cioè a verificarsi una sorta di "scambio compensatorio reciproco", in cui ognuno dei due coniugi, magari inconsapevolmente, ricaverebbe l'impressione di un'ascensione sociale attraverso il matrimonio.
Da una prospettiva giuridica il fenomeno dei matrimoni misti chiama in causa problemi di diritto internazionale privato la cui gravità si manifesta soprattutto nell'evenienza di una separazione e del successivo affidamento dei figli minori ad uno dei due coniugi. Tutto ciò ha ovviamente evidenti motivi di connessione con il problema dei matrimoni interreligiosi, ed in particolare delle unioni tra cattolici e musulmani, tradizioni religiose con un diritto matrimoniale che risulta ispirato a visioni antropologiche significativamente diverse.
Le difficoltà che comporta l'unione interetnica, insieme alle reazioni negative, da parte della famiglia e della società d'appartenenza, di cui sono spesso vittime le coppie miste, rende quest'ultima un evento relativamente raro anche nelle generazioni successive alla prima. Nel caso italiano, a tali considerazioni va aggiunta l'enorme disparità numerica tra stranieri e popolazione ospite: ciò nonostante, in alcune realtà metropolitane il tasso dei matrimoni misti non è distante da quello di altri paesi europei, approssimandosi al 10%, cui andrebbero aggiunti i numerosi casi di "convivenza mista", cioè non sancita dal matrimonio. Quello della convivenza, istituzionalizzata o meno, di cittadini di diversa nazionalità, è comunque un fenomeno in espansione e che dà conto del passaggio da un'immigrazione di natura sostanzialmente economica, orientata a permanenze di carattere temporaneo e funzionari al lavoro e al guadagno, a un'immigrazione che stabilizza la propria presenza nel paese d'approdo, diventa immigrazione "di popolamento" e giunge a costituire dei nuclei familiari.
Secondo i dati statistici presentati nel corso del convegno Matrimoni misti, risorsa culturale e conflitti. E i figli?(Roma maggio 2000), in Italia nel 1999 ne sono stati celebrati circa 150mila tra persone di nazionalità, cultura e religioni diverse. I matrimoni misti, che da alcuni studiosi sono considerati quali laboratori in cui si sperimentano nuovi modelli relazionali, stanno cambiando profondamente il tipo di coppia e di coniugalità. All’interno dell’immigrazione, i matrimoni misti e i ricongiungimenti familiari( in base alla normativa vigente il ricongiungimento è uno dei pochi istituti che permette nuove immigrazioni e secondo stime avremo 200.000 nuovi ingressi nel nostro Paese conseguenti al ricongiungimento di 100.000 coniugi e 100.000 figli. In: www.tg3.rai.it, 20 agosto 2000) sanciscono il passaggio da un’emigrazione di transito, temporanea e di tipo economico, alla stabilizzazione, costituendo così un’ulteriore articolazione del fenomeno migratorio, con notevoli implicanze.
Sia il ricongiungimento che i matrimoni misti pongono problemi e disagi non indifferenti.
In modo particolare, i matrimoni misti creano l’esigenza che i membri definiscano i loro stili di vita, le loro abitudini che non sempre combaciano, specie quando subentra l’elemento religioso.
Sovente queste unioni, oltre a rendere complicato e difficile il rapporto tra i coniugi e far sentire i figli divisi tra due culture, rappresentano il paradigma di tensioni giuridiche, non facilmente districabili, qualora il matrimonio non funzioni più.
I più intricati sono i matrimoni tra ragazze occidentali e musulmani (attualmente, il 40%dei partners delle italiane sono islamici ).
Di fatto, su 12 mila unioni celebrate con il rito civile, l’80% fallisce, perché le concezioni della famiglia sono davvero opposte, come pure leggi, ordinamenti sociali e politici. Nei paesi islamici spetta al capofamiglia, in altre parole, esclusivamente all’uomo riconosciuto tale dal Corano, ogni decisione sull’educazione dei figli, essendo la madre in una posizione subordinata.
Ci sono diverse convenzioni internazionali che si occupano dell’affidamento dei bambini. L’ultima, la convenzione dell’Aja del 1980, è stata recepita dall’Italia solo nel 1994.
Al Ministero degli esteri vi sono 170 cause pendenti per l’affidamento dei figli che nel diritto islamico è riservato soltanto al marito.
Dopo il clamore suscitato dal caso della tenace e volitiva ragazzina "Erica" rifugiatasi nell’ambasciata italiana del Kuwait per sfuggire alle opprimenti regole paterne e quasi felicemente conclusasi per i buoni uffici dei funzionari italiani con le autorità locali, il principale obiettivo della Farnesina (Ministero degli Esteri) che pure ha adottato una politica estera etica, fondata sull’applicazione e la difesa di principi universali, dovrebbe essere "la creazione di una cornice giuridica che consenta i margini per un’azione incisiva, dal momento che l’ostacolo più difficile da superare in casi del genere è l’incompatibilità tra ordinamenti giuridici diversi, ugualmente validi, di stati entrambi sovrani" (Cf: la Repubblica, 10 agosto 2000).
Non è detto, infatti, che un minore con la doppia cittadinanza, soggetto alla legge del luogo dov’è, sia affidato al genitore indicato dalla sentenza emessa da un tribunale italiano.
Come ha dichiarato ai giornali l’avvocato Mario Gutierrez, specialista del diritto di famiglia internazionale, il Kuwait, che pur ha delle convenienti relazioni col nostro paese, "ci darà filo da torcere" perché mai e poi mai saranno contraddette le leggi coraniche, saldamente rispettate in tutti i paesi islamici, radicate nell’organizzazione sociale e nel cuore della gente.
E’ volontà di Dio, perciò "non siamo disponibili ad essere assimilati o scioglierci nella cultura altrui"(A. Bregheiche, vicepresidente delle comunità islamiche in Italia, in un’intervista a: nonluoghi, 19 luglio 2000).
I matrimoni misti, che non sono da scoraggiare, ma solo presentare nelle inevitabili difficoltà che s’incontrano giorno dopo giorno, in modo che i contraenti siano informati adeguatamente sul futuro in comune che li aspetta, potrebbero costituire la risorsa demografica dell’Italia, decisamente ai penultimi posti nella scala mondiale in quanto a nuove generazioni.
La libertà è sacra, ma se diventa libertà cosciente, è ancora meglio.
Proprio per questo, il Prof. Sami Aldeed, potrà aiutare a capire alcuni "punti oscuri" della cultura islamica.
L’Italia, come tutti i paesi dell’Europa occidentale, conosce ormai una presenza crescente di immigrati extracomunitari, dei quali una larga parte proviene da paesi islamici. Una conseguenza di rilievo di tale fenomeno è l'aumento di quelli che con termine poco elegante vengono chiamati "matrimoni misti". In prospettiva giuridica, tale tematica chiama in causa problemi di diritto internazionale privato, la cui gravità si manifesta, soprattutto, nell’evenienza di una separazione, e del successivo affidamento dei figli minori ad uno dei due coniugi. L'aspetto più problematico riguarda la componente religiosa e culturale di queste unioni, dalla quale non si può prescindere per analizzare l'argomento. Le difficoltà che si incontrano a far valere, in un paese arabo, la decisione resa da un giudice in Europa, o viceversa, a far valere in Europa la decisione resa da un giudice di un paese arabo, sorgono, tanto in relazione ai matrimoni tra stranieri immigrati, quanto ai matrimoni misti. In quest’ultimo caso bisognerà tenere conto della tendenza naturale del giudice a considerare con maggiore attenzione gli interessi del cittadino, rispetto a quelli dello straniero. Riguardo allo statuto personale, nei paesi dell'area maghrebina, vige la regola dell’applicazione agli stranieri della loro legge nazionale. Se, tuttavia, nel rapporto è coinvolto un cittadino dello Stato, sarà la lex fori a trovare applicazione. Oltre a questo privilegio di nazionalità, opera, anche il privilegio di credo, infatti, se lo straniero è di religione islamica, viene sottratto alla legge nazionale laica e sottoposto alle regole sciaraitiche, così come codificate dalla lex fori. Ciò è spiegato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nei termini della difesa dell’ordine pubblico e porta alla virtuale vanificazione del sistema confilittuale, fondato sul criterio della cittadinanza, ogni volta che lo straniero è mussulmano.
Il matrimonio concluso in Italia, davanti all’ufficiale dello stato civile, verrà in genere riconosciuto nel mondo arabo, dove è comunemente accolta la regola locus regit actum. L’unica eccezione è costituita dal Marocco dove, la giurisprudenza e la prassi legislativa, non riconoscono il matrimonio contratto da un cittadino all’estero, che si tratti di matrimonio misto oppure no. Occorre, in tal caso, che il matrimonio venga regolarizzato, con il ricorso al consolato o direttamente in Marocco.
Invece il matrimonio tra una mussulmana e un non mussulmano concluso in Italia non sarà considerato come valido, nè produrrà i suoi effetti tipici, infatti un matrimonio multi religioso si scontra nei paesi islamici con il principio irrinunciabile dell’impedimento della diversità di fede. La donna mussulmana che si sposa con un non mussulmano inoltre, sarà spesso oggetto di pressioni e minacce da parte della famiglia e comunque, la possibilità che il matrimonio sia riconosciuto nel paese islamico, dipende dalla conversione dell’uomo all’Islam. E’ importante segnalare invece che la non mussulmana che sposa il mussulmano, non ha alcun obbligo di conversione; il diritto mussulmano le garantisce anzi, di poter continuare a praticare liberamente la propria religione.
Lo straniero mussulmano che contrae matrimonio nei paesi di religione islamica può praticare la poligamia, ma naturalmente, non gli è possibile concludere il successivo matrimonio, secondo la legge italiana. Resta dubbio se il matrimonio poligamico possa essere contratto nel territorio dello stato europeo, presso il consolato del paese straniero, ma è certo che questo possa essere concluso nel paese di origine. La moglie può, in tal caso, chiedere il divorzio che le sarà concesso tanto in Italia, che nel paese arabo.
Lo scioglimento del matrimonio misto è regolato dalla legge italiana, se la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata in Italia, ma se il marito rientra nel paese d’origine, potrà ripudiare la moglie e sciogliere così, con la massima facilità, il matrimonio. Nel caso sia la moglie a voler vedere riconosciuti gli effetti del ripudio in Italia, l’ordine pubblico non dovrebbe costituire un ostacolo.
I problemi più gravi sono quelli che, in conseguenza del divorzio, coinvolgono i figli; questi problemi, nei matrimoni misti euro-arabi sono percepiti con particolare acutezza, da entrambe le parti, perché caricati di valenze religiose. Se lo scioglimento del matrimonio ha luogo in Italia, il giudice italiano dispone sull’affidamento dei figli in base alla legge italiana. Ciò è ribadito dalla Corte d’Appello di Roma, infatti in una sentenza questa sostiene che, ai sensi dell’art.4 cod. proc. Civ., applicabile per analogia ai procedimenti di volontaria giurisdizione, sussiste la giurisdizione della magistratura italiana, al fine di decidere sull’esercizio della patria potestà nei confronti di un figlio legittimo, cittadino italiano, nato da madre italiana e da padre cittadino straniero, che abbia accettato la giurisdizione italiana, rivolgendosi al giudice italiano. Tuttavia, Se la coppia vive nel paese arabo, ovvero si cerca di far valere la decisione italiana in tale paese, la madre non mussulmana otterrà con difficoltà l’affidamento dei figli, per ragioni di ordine pubblico o in base ad argomentazione basata sulla valutazione dell’interesse del bambino. Se vi è ragione di temere che la madre allontani i figli dalla religione mussulmana, il suo diritto alla custodia viene meno, mentre se la donna decide di convertirsi, può conservare la custodia. Essa deve, tuttavia, rinunciare a risposarsi e vivere in un luogo, generalmente la città del marito, in cui non sia difficile per costui esercitare la potestà paterna sul figlio.
In alcuni casi il conflitto nella coppia culmina nella sottrazione del minore, in tali situazioni trova applicazione la Convenzione dell’Aja che ha, fra i suoi scopi, quello di giudicare in caso di rapimento, e di tentare di risolvere la questione in tempi brevi, per limitare al massimo i danni ai bambini coinvolti. Tuttavia, la Convenzione si può applicare, solo se un Tribunale dei minori ha affidato il bambino alla madre italiana; se invece il rapimento avviene durante la normale vita di coppia, la Convenzione non può nulla. Da una serie di convenzioni concordi, recepite dal nostro ordinamento con esplicite leggi d’esecuzione, si ricava il principio operativo, ed attuabile concretamente, secondo cui il minore allontanato arbitrariamente dalla sua residenza affettiva e psicologica, ha diritto ad esservi al più presto ricondotto. Il Tribunale per i minorenni può, infatti ai sensi dell’art.336 cod. civ., ordinare al padre di ripristinare il regime di affidamento, disposto dal Presidente del tribunale.
Tuttavia l'orientamento giurisprudenziale su un argomento così spinoso non è univoco, infatti la Corte Suprema (n.10090, datata 25/10/80)sostiene che il giudice nazionale adito, con richiesta di separazione personale, pur non essendo privo di giurisdizione, è tenuto a sospendere ogni decisione a riguardo dell’affidamento, sino alla definizione del procedimento di riconsegna del minore.
Poiché i minori figli di italiani e stranieri hanno la doppia cittadinanza, quando vengono sottratti, il primo problema che si pone è quale legge applicare. In base alla Convenzione dell’Aja, si deve applicare il criterio della residenza abituale e la giurisprudenza si colloca in tale orientamento ,basandosi sul presupposto che la Convenzione considera totalmente irrilevante l’esistenza di un titolo giuridico di affidamento, come un’eventuale pronuncia di provvedimento giurisdizionale straniero, in quanto questa ha lo scopo di tutelare l’affidamento dei minori, quale situazione di mero fatto, da reintegrare con l’immediato ritorno del minore nel proprio Stato di residenza abituale. Ma le dolenti note sorgono nel momento in cui il giudice italiano chieda al giudice dell'area, ad esempio, maghrebina di rispettare tale normativa: nei paesi islamici infatti vige un’altra regola: in caso di separazione, i figli fino a otto o tredici anni restano con la madre, poi devono passare sotto la tutela del padre. In questo le due legislazioni sono inconciliabili e l’unica soluzione è la trattativa caso per caso. Una deroga, al dovere dello Stato, che ne sia richiesto, di ordinare l’immediato rimpatrio del minore nel proprio Stato di residenza abituale, in caso di trasferimento illecito, è prevista, nel caso in cui, colui che si oppone al rientro dimostri che, per effetto del ritorno, il minore sarebbe esposto al fondato rischio di pericoli fisici o psichici, o possa trovarsi in una situazione intollerabile. Questa deroga si estende anche al caso in cui il minore stesso si opponga al rimpatrio e abbia raggiunto un’età e una maturità, in cui si ritiene opportuno tenere conto di questa opinione.
Nei paesi islamici, che non rispettano la Convenzione, l’unica strada è spesso quella degli accordi bilaterali tra Stati. In Italia si occupa di questi problemi l’Autorità Centrale italiana per i bambini contesi, che raccoglie le denunce del genitore italiano, al quale il coniuge straniero ha sottratto il figlio e poi tratta con uffici analoghi nel paese straniero, per riportare in patria il bambino. Non sempre questa mediazione riesce, infatti, la percentuale dei casi risolti è del 50%.Il Parlamento europeo, in data 18/7/96 ha emanato, in materia di sottrazione di minori, una risoluzione nella quale si sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e si chiede che la Convenzione di Bruxelles del 1968 sia riveduta, in modo da ampliarne il campo di applicazione alla posizione e alla capacità giuridica delle persone fisiche e ai rapporti matrimoniali.
Inoltre, il Parlamento invita gli Stati membri dell’Unione a esaminare la diversità di applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione dell’Aja e in quella di Lussemburgo e a concentrare gli sforzi per armonizzare le procedure. Questo ritiene che le cause vertenti sulla sottrazione di minori debbano essere giudicate da organismi specializzati, che conoscono le procedure delle relative convenzioni e invita gli Stati membri a designare dei tribunali, a livello centrale, competenti in materia.
Di applicazione in Italia delle regole sciaraitiche in materia di matrimonio, si discute anche in prospettiva diversa, cioè in vista della stipulazione di un’intesa tra lo Stato italiano e la rappresentanza della confessione islamica. La redazione della bozza è degli anni 90, ma resta un testo di riferimento. L’articolo primo afferma che, in conformità ai principi della Costituzione, sia riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione islamica, di farne propaganda e di esercitare in pubblico e in privato i culti e i riti; tra le richieste avanzate dalle comunità mussulmane, sia in Italia che negli altri paesi europei, c’è quella della sottoposizione dei rapporti di famiglia, compresi quelli successori, alla legge islamica. Inoltre, si domanda che siano riconosciuti gli effetti civili, ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito islamico, davanti alle guide del culto. Tuttavia, è anche chiesta la possibilità di sciogliere i matrimoni, secondo il diritto mussulmano, senza nessun effetto civile; ciò equivale all’introduzione del diritto di famiglia islamico, con la possibilità di ripudio unilaterale e della poligamia. Tutto questo è richiesto senza nessun effetto civile, per cui resterebbe nella sfera del privato e lo Stato dovrebbe ignorarlo.
Va chiarito che i mussulmani stranieri, che si trovano sul territorio italiano, sono sottoposti al diritto islamico, così come risulta codificato nelle leggi in vigore nei rispettivi stati di appartenenza e i conflitti che eventualmente sorgano tra le diverse varianti nazionali della Sharia e il diritto italiano, sono risolti in Italia, secondo le regole poste da diritto internazionale privato italiano.
Il Consiglio dell’Unione europea ha redatto inoltre in materia una risoluzione riguardante i matrimoni fittizi, considerando tali quelli che costituiscono un mezzo per eludere le norme relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. Qualora esistano fattori a sostegno del fatto che si tratti di un matrimonio fittizio, gli Stati membri devono rilasciare al cittadino di un paese terzo il permesso di soggiorno o un titolo di soggiorno in virtù del matrimonio, solo previa verifica da parte delle autorità competenti, secondo la legislazione nazionale, che il matrimonio non è fittizio e che sono soddisfatte le altre condizioni relative all’ingresso e al soggiorno. Allorché le autorità competenti stabiliscano che il matrimonio è fittizio, il permesso di soggiorno viene di norma, ritirato, revocato o non rinnovato. Il cittadino del paese terzo ha, però, la possibilità di contestare o di far riesaminare, conformemente al diritto nazionale, una decisione di rifiuto, di ritiro o revoca del permesso di soggiorno, sia dinnanzi ad un organo giurisdizionale, che dinanzi all’autorità amministrativa competente.
La materia dei matrimoni euro-arabi è in continua evoluzione e porta con se, soprattutto perché le persone coinvolte hanno alle spalle cultura e religione diversa, problematiche di non facile soluzione.
Tuttavia la crescente contaminazione culturale a cui il nostro vecchio continente sta assistendo dovrebbe far riflettere, a mio modesto avviso, sul fatto che non si tratta solamente di mutare le leggi in favore della situazione attuale, ma di comprendere lo spirito che sta alla base delle normative di tali paesi, i quali già hanno fatto in questi ultimi anni grandi passi avanti per ammodernare il loro diritto di famiglia, ma dai quali non possiamo nemmeno pretendere che questo diventi speculare a quello dei "laicissimi" paesi occidentali.
|