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Associazione Interculturale Universo
STATUTO

Prima parte - Costituzione, sede, durata, finalità.

Art. 1 - costituzione

È costituita l'associazione interculturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE UNIVERSO con sede in via Belle Arti 19a, 40126 Bologna.

Art. 2 - durata

L’Associazione interculturale UNIVERSO è a tempo indeterminato.

Art. 3 - scopi e funzioni

L’associazione non ha scopo di lucro e si riconosce nella partecipazione democratica e nelle pari opportunità, nei valori della libertà, della giustizia, della pace, della equità sociale, della solidarietà, e della tutela dell’ambiente espressi in questo stesso Statuto ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza tra i soci.

L’associazione opera con lo scopo di :

Creare le condizioni economiche ed organizzative atte allo sviluppo di attività di produzione e diffusione culturale in diversi settori culturali disciplinari di carattere artistico-visuale, musicale performativo, editoriale, telematico, e di informazione multimediale.

Privilegiare, altresì, quei progetti e quelle produzioni che siano particolarmente attente ai problemi della ricerca, della sperimentazione, e della innovazione linguista e contenutistica.

Favorire la comunicazione fra cittadini , la comunità locale e le Istituzioni, sperimentando e proponendo nuove progettualità produttrici di conoscenza, oltre che, nuove modalità ed opportunità di partecipazione culturale, civile, sociale e politica. In particolare, assicurare servizi di sorveglianza, sicurezza e tutela degli spazi in identificate situazioni che necessitano recupero urbano.

Promuovere e valorizzare le competenze e le capacità artistiche di produzione e servizi nel cosiddetto settore multimediale.

Promuovere e sostenere iniziative e proposte di coinvolgimento attivo della popolazione sui temi della multi-etnicità, per contrastare disuguaglianze ed esclusioni, e favorire la tolleranza e la convivenza civile.

Valorizzare reti di relazioni nei vari ambiti, settori ed attività culturali, multimediali, sociali ed economiche per favorire, attraverso lo scambio di esperienza, la promozione e l’innovazione del sistema locale.

Sostenere la valorizzazione del lavoro, in tutte le sue forme, con particolare attenzione alle strategie di tutela e sviluppo del lavoro cosiddetto "atipico" e della produzione culturale, prevedendo anche attività di formazione interna e di diffusione didattica, e criteri per evidenziare capacità e competenze dei singoli, come riferimento indispensabile di determinazione delle scelte di sviluppo.

Contribuire allo sviluppo di attività, comunità professionali, reti formali ed informali di interazione e collaborazione nel settore privato e pubblico con riferimento particolare ai servizi per le persone e le imprese, alla diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione multimediale.

A tal fini l’Associazione desidera :

  • Mettere a disposizione e gestire uno spazio interculturale e multi-etnico aperto a tutta la cittadinanza, nel quale creare occasioni d'incontro e di conoscenza reciproca tra la popolazione autoctona e quella immigrata. A tale scopo l'Associazione intende promuovere e sostenere iniziative culturali rivolte alla collettività che diffondano, motivino e facilitino la reciproca conoscenza tra persone di differente cultura e provenienza.

  • Contribuire a creare spazi dialoganti tra autoctoni e non, attraverso i quali confrontarsi e lavorare sulle rappresentazioni sociali per esprimere una socialità nuova, una convivialità sociale pronta a ricevere l'altro e a farlo diventare parte integrante di noi.

  • Promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti una politica dell'uguale riconoscimento dei diritti e dell'uguale dignità, per contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause etniche, politiche, culturali, economiche e/o religiose, vivono quotidianamente in condizioni di marginalità sociale.

  • Costituire un patrimonio bibliografico, documentario, musicale, audiovisivo, multimediale, di cui tutti i soci, in sintonia con il regolamento interno, possono usufruire.

  • Produrre materiale documentario che valorizza la conoscenza del patrimonio culturale delle differenti tradizioni.

  • Sostenere ed organizzare, sia direttamente che indirettamente, manifestazioni, riunioni cittadine, conferenze, convegni sia locali che nazionali ed internazionali.

  • Promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere eventologico, spettacolare, artistico, sociale, giuridico, tecnico e scientifico su temi diversi nei seguenti ambiti:

    • cultura

    • multi-media,

    • organizzazione sociale e professionale,

    • tutela dell’ambiente,

    • informazione e comunicazione, anche, tramite attività ludico culturali ed eventi di massa.

    • Documentazione - tramite archivio multi-mediale - delle attività svolte

  • Organizzare, promuovere, partecipare a, pubblicizzare e coordinare, anche in collaborazione ad altre Associazioni, Società o Enti Pubblici di qualsiasi natura giuridica: manifestazioni pubbliche, convegni, seminari e congressi sui temi sopra indicati e su tutte le questioni che sono attinenti, anche a vario titolo od anche solo genericamente, agli scopi dell’Associazione;

  • Organizzare, promuovere, partecipare a, pubblicizzare e coordinare, anche insieme ad altre Associazioni, Società o Enti Pubblici di qualsiasi natura giuridica: feste, spettacoli, incontri ed attività editoriali - anche per via telematica -, attività radiofoniche e televisive nel rispetto della normativa vigente, fiere, eventi culturali ed artistici;

Per perseguire i propri obiettivi e svolgere la propria attività l’associazione accetta donazioni, lasciti, sottoscrizioni e contributi di qualunque natura e genere da parte di persone fisiche, Associazioni, Enti Pubblici e Privati, Società di persone o di capitali;

Per il perseguimento degli scopi associativi, l’Associazione può inoltre collaborare e prestare informazioni ad Enti Pubblici e Privati, Associazioni di categoria ed, altre Organizzazioni, Comitati, Società e singoli cittadini, contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli di intesa.

Parte seconda - Organi sociali e regolamento

Art. 4 - ammissione associati

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi. L'ammissione dei soci avviene su richiesta degli interessati. Coloro che intendono associarsi devono aver dimostrato propensione per le attività previste dallo statuto, per le finalità di cui all'Art.6 e comunque non avere interessi in contrasto con essi.

Art. 4bis - requisiti degli associati

Gli associati sono distinti in due categorie:

A) soci fondatori

B) soci sostenitori

Chi intenda essere ammesso come socio sostenitore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) indicazione dell’effettivo contributo portato agli scopi sociali;

c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Possono inoltre far parte dell’Associazione Enti ed Associazioni di qualunque natura, secondo modalità di ammissione e di partecipazione alla attività associativa che sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà contenere:

a) denominazione, sede ed attività;

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’ente o la persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati.

 

L’Ente o l’Associazione richiedente dovrà allegare copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda.

I soci sostenitori possono essere tutte le persone cittadini italiani o esteri che, accettando il presente Statuto ed i regolamenti interni emanati dagli organi competenti, e condividendo gli scopi associativi, ne facciano richiesta secondo le modalità di ammissione stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - durata dell’iscrizione

L’iscrizione in qualità di associato-sostenitore vale per dodici mesi.



Art.6 - diritti e doveri degli associati

I soci fondatori hanno tutti i doveri di elettorato attivo e passivo nelle assemblee ordinarie e nelle assemblee straordinarie e diritto di voto nelle stesse.

Essi sono obbligati:

a) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all’attività associativa a seconda delle necessità della stessa, conferendo le proprie capacità creative, professionali, organizzative, progettuali, artistiche, lavorative etc.

L’associato-sostenitore partecipa alle iniziative pubbliche dell’Associazione e gode di diritti di assistenza e di informazione sulle attività della stessa.

 

Art. 7 - recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per scioglimento dell’ente o persona giuridica.

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, consentono il recesso.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha effetto dall’annotazione del libro dei soci.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, e su mozione presentata al Presidente, previa delibera con parere favorevole del consiglio di amministrazione, nei confronti del socio-fondatore che si sia reso insolvente nei confronti dell’Associazione, oppure si sia reso responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell’associazione e/o di singoli soci gravi danni e rilevanti pregiudizi, violando anche uno solo di questi obblighi:

a) la rigorosa osservanza dello Statuto, nonché di tutti gli adempimenti previsti a carico degli associati dal presente atto costitutivo, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione;

b) il mantenimento da parte del socio-fondatore, nello svolgimento della propria attività di un comportamento corretto tale da non ledere o pregiudicare, anche indirettamente, l’immagine dell’Associazione;

c) l’applicazione nello svolgimento dei servizi assegnati ai soci-fondatori, degli standard qualitativi preventivamente indicati dagli organi statutari, nell’ambito di quanto indicato dal presente Statuto e dai regolamenti interni;

d) la regolare partecipazione alle assemblee;

e) la armonica convivenza degli associati secondo la comunanza degli scopi e degli ideali fissati dal presente Statuto, nonché la corretta esecuzione degli incarichi assunti negli organi dell’Associazione;

  1. tenere un comportamento che in qualunque modo non arrechi danni anche morali all’Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Il consiglio di amministrazione dovrà convocare obbligatoriamente l’escludendo socio-fondatore, nella seduta che delibera il parere in merito all’esclusione.

In tale seduta il socio-fondatore, pur non avendo diritto al voto, sarà ascoltato al fine di poter esprimere liberamente la propria difesa.

La sua mancata presenza senza giustificato motivo sarà considerata quale riconoscimento degli addebiti contestati;

L’esclusione del socio-fondatore comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati dall’Associazione a favore dell’escluso e l’assegnazione, ad opera dell’organo competente, del medesimo incarico ad altro socio.

L’esclusione diventa operante negli stessi termini indicati per il recesso.

I soci recessi o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso dei contributi, eventualmente versati, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque mai in misura superiore al contributo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante all’Associazione fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 6 (sei) mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Art. 8 - quote contributive

Ogni associato verserà contributi annuali nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione.

L’ammontare e la forma del contributo saranno determinati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti interni.

 

Art. 9 - organi e cariche dell’associazione

Il principale organo dell’Associazione è l’assemblea degli associati; Sono, altresì, organi sociali elettivi dell’Associazione :

-Il consiglio di amministrazione

- Il presidente del consiglio di amministrazione

- Il collegio dei sindaci

Art. 10 - assemblea degli associati

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) l’ora e la data della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza. In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

 

L’assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presenta Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

6) designa i rappresentanti dell’Associazione presso Enti Pubblici o privati, società, Commissioni o Istituzioni Pubbliche.

Essa ha luogo almeno una volta al mese. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, o, ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da, almeno, un quinto dei soci.

In questi casi la convocazione deve aver luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazione dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

La proposta di competenza dell’Assemblea straordinaria deve essere illustrata dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta , nei 10 (dieci) giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea che deve discuterli.

Art 11 - costituzione dell’assemblea e maggioranze

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la votazione si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell’assemblea .

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio ha un solo voto. Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato e ha un solo voto. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Potranno partecipare ai lavori dell’assemblea i soci sostenitori, nonché singoli cittadini, altre associazioni o società o Enti Pubblici e privati di qualsiasi natura giuridica, i cui scopi siano attinenti, anche a vario titolo agli scopi dell’Associazione, con propri rappresentanti, senza diritto di voto e con diritto di intervento regolamentato dall’assemblea.

L’assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall’assemblea stessa.

L’assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal segretario.

Art. 12 - il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si compone da 5 (cinque) a 7 (sette) consiglieri compreso il Presidente. Il consiglio di amministrazione resta in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, deliberandolo nelle sue determinazioni, parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori oppure a un comitato esecutivo composto dal Presidente e da altri consiglieri.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno 4 (quattro) volte al mese, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare , oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo telefonico o di lettera, anche per posta elettronica, da spedirsi a non meno di tre giorni dall’adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, in modo che i consiglieri ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; le votazioni sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il Presidente, oppure loro parenti e affini fino al terzo grado.

A parità di voti: nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Il consiglio di amministrazione è investito di poteri generali per la gestione dell’Associazione.

Al consiglio d’amministrazione spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all’assemblea generale;

b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociali;

e) esprimere parere circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;

f) designare l’amministratore o gli amministratori, ricorrendo anche a figure professionali esterne all'associazione;

g) deliberare circa l’esclusione dei soci sostenitori;

h) nominare Commissioni di lavoro permanenti o temporanee ed i relativi responsabili e predisporre norme regolamentari di natura organizzativa ed amministrativa;

i) deliberare su ogni altra materia che non sia stata delegata ad altri organi dell’Associazione.

Art. 13 - il Presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del consiglio di Amministrazione è l’organo di rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza delle norme statutarie e regolamentari. La carica di Presidente dura un anno. Il Presidente è rieleggibile.

 

Il Presidente:

 

  • Adempie in maniera, assolutamente super-partes, a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto. In particolare al Presidente spettano i seguenti compiti:

a) curare la predisposizione delle relazioni programmatiche da sottoporre agli organi collegiali ed alle assemblee e assemblee straordinarie;

b) convocare, fissandone l’ordine del giorno, il consiglio di amministrazione e l’assemblea ordinaria e straordinaria;

c) presiedere il consiglio di Amministrazione;

d) convocare l’assemblea, su delibera del consiglio di amministrazione;

e) firmare gli atti ufficiali dell’Associazione;

f) sovrintendere al corretto funzionamento delle varie strutture associative;

g) vigilare sulla conservazione e sulla tenuta dei documenti dell’Associazione;

h) accertare che si operi in conformità degli interessi dell’Associazione.

  • Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al vice-Presidente o a un membro del consiglio;

Il vice-Presidente o i vice-Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di urgenza ed impedimento o delega conferita dallo stesso; in caso di urgenza ed impedimento anche dei vice-Presidenti, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal membro del consiglio di amministrazione più anziano in ordine di carica e, subordinatamente, di età.

Art. 14 - il collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall’assemblea, preferibilmente tra i non soci. Devono inoltre essere nominati dall’assemblea due sindaci supplenti. Il presidente del collegio è nominato dall’assemblea.

I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale:

a) controlla l’amministrazione dell’Associazione;

b) vigila sulla osservanza delle leggi e del presente Statuto;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture;

  1. partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono, in ogni momento, provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono inoltre effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Al termine di ogni ispezione,anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.

Art. 15 - rieleggibilità ed incompatibilità nelle cariche sociali

I membri degli organi dell’Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili.

I membri degli organi collegiali non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti questioni che li riguardano personalmente.

 

Parte terza - Disposizioni finali

 

Art. 16 - regolamento interno

Particolari norme di regolamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da sottoporre all'approvazione dell' assemblea dei soci effettivi.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione, potrà infatti compilare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione degli associati riuniti in assemblea.

 

Fra l’altro il regolamento interno potrà:

a) indicare le modalità dei contratti e/o accordi da stipulare;

b) fissare le misure e i criteri delle penalità per gli inadempimenti degli associati;

c) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei soci fondatori;

d) stabilire le modalità di versamento delle quote contributive.

Fino all’approvazione dei regolamenti interni sarà il consiglio di amministrazione a prendere le decisioni vincolanti per soci-fondatori ed associati.

 

Parte quarta - Patrimonio sociale.

 

Art. 17 - patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze degli esercizi annuali, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, sulla cui utilizzazione l'assemblea, in armonia con le finalità statutarie dell'ente, delibera. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

 

Art. 18 – fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

le quote associative annuali

i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio

i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti

i contributi e le convenzioni pubbliche e dei privati.

 

Art. 19 – diritti sul patrimonio del soco recesso o escluso


I soci che per qualsiasi causa cessino di far parte dell'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio e non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 20 - riferimento alla legge

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sull’associazionismo e la cooperazione.

Viene delegato il rappresentante legale ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche richieste in sede di omologazione.

ATTO CONSTITUTIVO

I soci fondatori si sono riuniti in assemblea con la volontà di costituire un'associazione interculturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE UNIVERSO avente la scopo di promuovere le seguenti finalità:

  • Mettere a disposizione e gestire uno spazio interculturale e multietnico aperto a tutta la cittadinanza, nel quale creare occasioni d'incontro e di conoscenza reciproca tra la popolazione autoctona e quella immigrata. A tale scopo l'associazione intende promuovere e sostenere iniziative culturali rivolte alla collettività che diffondano, motivino e facilitino la reciproca conoscenza tra persone di differente cultura e provenienza.

  • Contribuire a creare spazi dialoganti tra autoctoni e non, attraverso i quali confrontarsi e lavorare sulle rappresentazioni sociali per esprimere una socialità nuova, una convivialità sociale pronta a ricevere l'altro e a farlo diventare parte integrante del noi.

  • Promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti una politica dell'uguale riconoscimento dei diritti e dell'uguale dignità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone che, per cause etniche, politiche, culturali, economiche e religiose, vivono quotidianamente in condizioni di marginalità sociale.

  • Costituire un patrimonio bibliografico, documentario, musicale, audiovisivo, multimediale, di cui tutti i soci, in sintonia con il regolamento interno, possono usufruire.

  • Produrre documenti che valorizzino la conoscenza del patrimonio culturale delle differenti tradizioni.

  • Sostenere e organizzare, sia direttamente che indirettamente, manifestazioni, riunioni cittadine, conferenze, convegni dal livello locale a quello internazionale.

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera «a».

È stata stabilita la quota sociale per l'anno 2000 in £ 50.000.

 

I soci fondatori eleggono in prima adunanza il presidente.

Risulta eletto Fabian Lang che accetta l'incarico.

 

organigramma










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