STATUTO

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Art. 1 - costituzione

È costituita l'associazione interculturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE UNIVERSO con sede in Piazza XX Settembre 7, Bologna.

Art. 2 - durata

L’Associazione interculturale UNIVERSO è a tempo indeterminato.

Art. 3 - scopi e funzioni

L’associazione non ha scopo di lucro e si riconosce nella partecipazione democratica e nelle pari opportunità, nei valori della libertà, della giustizia, della pace, della equità sociale, della solidarietà, e della tutela dell’ambiente espressi in questo stesso Statuto ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza tra i soci.

L’associazione opera con lo scopo di :

Creare le condizioni economiche ed organizzative atte allo sviluppo di attività di produzione e diffusione culturale in diversi settori culturali disciplinari di carattere artistico-visuale, musicale performativo, editoriale, telematico, e di informazione multimediale.

Privilegiare, altresì, quei progetti e quelle produzioni che siano particolarmente attente ai problemi della ricerca, della sperimentazione, e della innovazione linguista e contenutistica.

Favorire la comunicazione fra cittadini, la comunità locale e le Istituzioni, sperimentando e proponendo nuova progettualità produttrice di conoscenza, oltre che, nuove modalità ed opportunità di partecipazione culturale, civile, sociale e politica. In particolare, assicurare servizi di sorveglianza, sicurezza e tutela degli spazi in identificate situazioni che necessitano recupero urbano.

Promuovere e valorizzare le competenze e le capacità artistiche di produzione e servizi nel cosiddetto settore multimediale.

Promuovere e sostenere iniziative e proposte di coinvolgimento attivo della popolazione sui temi della multi-etnicità, per contrastare disuguaglianze ed esclusioni, e favorire la tolleranza e la convivenza civile.

Valorizzare reti di relazioni nei vari ambiti, settori ed attività culturali, multimediali, sociali ed economiche per favorire, attraverso lo scambio di esperienza, la promozione e l’innovazione del sistema locale.

Sostenere la valorizzazione del lavoro, in tutte le sue forme, con particolare attenzione alle strategie di tutela e sviluppo del lavoro cosiddetto "atipico" e della produzione culturale, prevedendo anche attività di formazione interna e di diffusione didattica, e criteri per evidenziare capacità e competenze dei singoli, come riferimento indispensabile di determinazione delle scelte di sviluppo.

Contribuire allo sviluppo di attività, comunità professionali, reti formali ed informali di interazione e collaborazione nel settore privato e pubblico con riferimento particolare ai servizi per le persone e le imprese, alla diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione multimediale.

A tal fini l’Associazione desidera :

  • Mettere a disposizione e gestire uno spazio interculturale e multi-etnico aperto a tutta la cittadinanza, nel quale creare occasioni d'incontro e di conoscenza reciproca tra la popolazione autoctona e quella immigrata. A tale scopo l'Associazione intende promuovere e sostenere iniziative culturali rivolte alla collettività che diffondano, motivino e facilitino la reciproca conoscenza tra persone di differente cultura e provenienza.
  • Contribuire a creare spazi dialoganti tra autoctoni e non, attraverso i quali confrontarsi e lavorare sulle rappresentazioni sociali per esprimere una socialità nuova, una convivialità sociale pronta a ricevere l'altro e a farlo diventare parte integrante di noi.
  • Promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti una politica dell'uguale riconoscimento dei diritti e dell'uguale dignità, per contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause etniche, politiche, culturali, economiche e/o religiose, vivono quotidianamente in condizioni di marginalità sociale.
  • Costituire un patrimonio bibliografico, documentario, musicale, audiovisivo, multimediale, di cui tutti i soci, in sintonia con il regolamento interno, possono usufruire.
  • Produrre materiale documentario che valorizza la conoscenza del patrimonio culturale delle differenti tradizioni.
  • Sostenere ed organizzare, sia direttamente che indirettamente, manifestazioni, riunioni cittadine, conferenze, convegni sia locali che nazionali ed internazionali.
  • Promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere eventologico, spettacolare, artistico, sociale, giuridico, tecnico e scientifico su temi diversi nei seguenti ambiti:
    • cultura
    • multi-media,
    • organizzazione sociale e professionale,
    • tutela dell’ambiente,
    • informazione e comunicazione, anche, tramite attività ludico culturali ed eventi di massa.
    • Documentazione - tramite archivio multi-mediale - delle attività svolte;
  • Organizzare, promuovere, partecipare a, pubblicizzare e coordinare, anche in collaborazione ad altre Associazioni, Società o Enti Pubblici di qualsiasi natura giuridica: manifestazioni pubbliche, convegni, seminari e congressi sui temi sopra indicati e su tutte le questioni che sono attinenti, anche a vario titolo od anche solo genericamente, agli scopi dell’Associazione;
  • Organizzare, promuovere, partecipare a, pubblicizzare e coordinare, anche insieme ad altre Associazioni, Società o Enti Pubblici di qualsiasi natura giuridica: feste, spettacoli, incontri ed attività editoriali - anche per via telematica -, attività radiofoniche e televisive nel rispetto della normativa vigente, fiere, eventi culturali ed artistici;

Per perseguire i propri obiettivi e svolgere la propria attività l’associazione accetta donazioni, lasciti, sottoscrizioni e contributi di qualunque natura e genere da parte di persone fisiche, Associazioni, Enti Pubblici e Privati, Società di persone o di capitali;

Per il perseguimento degli scopi associativi, l’Associazione può inoltre collaborare e prestare informazioni ad Enti Pubblici e Privati, Associazioni di categoria ed, altre Organizzazioni, Comitati, Società e singoli cittadini, contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli di intesa.

Art. 4bis – requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato, possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti, non aventi scopi di lucro o economico che ne condividano gli scopi e sì impegnano a realizzarli. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo a rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 – durata dell’iscrizione

La quota associativa ha carattere annuale ed è determinata con delibera del consiglio direttivo.

Art.6 – diritti e doveri degli associati

I soci hanno tutti i doveri di elettorato nelle assemblee ordinarie e nelle assemblee straordinarie e diritto di voto nelle stesse.

Essi sono obbligati:

  1. all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  2. a partecipare all’attività associativa a seconda delle necessità della stessa, conferendo le proprie capacità creative, professionali, organizzative, progettuali, artistiche, lavorative etc;
  3. nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

L’associato partecipa alle iniziative pubbliche dell’Associazione e gode di diritti di assistenza e di informazione sulle attività della stessa.

Art.7 – recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per scioglimento dell’ente o persona giuridica.

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

  1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. che no si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione costatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, consentono il recesso. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha effetto dall’annotazione del libretto dei soci.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, e su mozione presentata al Presidente, previa delibera con parere favorevole del consiglio di amministrazione, nei confronti del socio-fondatore che si sia reso insolvente nei confronti dell’Associazione, oppure si sia reso responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell’Associazione e/o di singoli soci gravi danni e rilevanti pregiudizi, violando anche uno solo di questi obblighi:

  1. la rigorosa osservanza dello Statuto, nonché di tutti gli adempimenti previsti a carico degli associati dal presente atto costitutivo, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
  2. il mantenimento da parte del socio-fondatore, nello svolgimento della propria attività di un comportamento corretto tale da non ledere o pregiudicare, anche indirettamente, l’immagine dell’Associazione;
  3. l’applicazione nello svolgimento dei servizi assegnati ai soci-fondatori, degli standard qualitativi preventivamente indicati dagli organi statutari, nell’ambito di quanto indicato dal presente Statuto e dai regolamenti interni;
  4. la regolare partecipazione alle assemblee;
  5. la armonica convivenza degli associati secondo la comunanza degli scopi e degli ideali fissati dal presente Statuto, nonché la corretta esecuzione degli incarichi assunti negli organi dell’Associazione;
  6. tenere un comportamento che in qualunque modo no arrechi danni anche morali all’Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Il consiglio di amministrazione dovrà convocare obbligatoriamente l’escludendo socio-fondatore, nella seduta che delibera il parere in merito all’esclusione. In tale seduta il socio-fondatore, pur non avendo diritto al voto, sarà ascoltato al fine di esprimere liberamente la propria difesa. La sua mancata presenza senza giustificato motivo sarà considerata quale riconoscimento degli addebiti contestati;

L’esclusione del socio-fondatore comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati dall’Associazione a favore dell’escluso e l’assegnazione, ad opera dell’organo competente, del medesimo incarico ad altro socio. L’esclusione diventa operante negli stessi termini indicati per recesso.

I soci recessi o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi versati. Le quote e i contributi sono non trasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 – quote contributive

Ogni associato verserà contributi annuali nella misura necessaria per coprire le spese di organizzazione, di animazione e di gestione.

L’ammontare e la forma del contributo saranno determinati dal coniglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito da regolamenti interni.

Art. 9 – organi e cariche dell’associazione

Il principale organo dell’Associazione è:

l’assemblea degli associati;

Sono, altresì, organi sociali elettivi dell’Associazione:

  • Il consiglio di amministrazione
  • Il presidente del consiglio di amministrazione
  • Il collegio dei sindaci

Art. 10 – assemblea degli associati

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) l’ora e la data della prima convocazione, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza. In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
  4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  5. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame degli amministratori.
  6. Designa i rappresentanti dellAssociazione presso Enti Pubblici o privati, società, Commissioni o Istituzioni Pubbliche.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, o, ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da, almeno, un decimo dei soci. In questi casi la convocazione deve aver luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. La proposta di competenza dell’Assemblea straordinaria deve essere illustrata dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei 10 (dieci) giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea che deve discuterli.

Art. 11 – costituzione dell’assemblea e maggioranze

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti, aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei ¾ dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Per la votazione si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha un solo voto. Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi né è regolarmente delegato e ha un solo voto. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate fra gli atti sociali

Potranno essere convocate assemblee rivolte ai soci nonché ai singoli cittadini, altre associazioni o società o Enti Pubblici e privati di qualsiasi natura giuridica, i cui scopi siano attinenti, anche a vario titolo agli scopi dell’Associazione, con propri rappresentati, senza diritto di voto e con diritto di intervento regolamentato dall’assemblea.

L’assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall’assemblea stessa.

L’assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono contatare da verbale sottoscritto dal segretario.

Art. 12 – il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si compone da 5 (cinque) a 7 (sette) consiglieri compreso il Presidente. II consiglio di amministrazione resta in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, deliberandolo nelle sue determinazioni, parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori oppure a un comitato esecutivo composto dal Presidente e da altri consiglieri.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo telefonico o di lettera, anche per posta elettronica, da spedirsi a non meno di tre giorni dall’adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, in modo che i consiglieri ne siano informati, almeno un giorno prima dalla riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; le votazioni sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siamo interessati sindaci e amministratori o il Presidente, oppure loro parenti e affini fino al terzo grado.

Il consiglio di amministrazione è investito di poteri generali per la gestione dell’Associazione.

Al consiglio d’amministrazione spetta, fra l’altro, a titolo esemplificato:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all’assemblea generale;
  2. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
  3. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociali;
  5. esprimere parere circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
  6. designare l’amministratore o gli amministratori, ricorrendo anche a figure professionali esterne all’associazione;

Patrocinio sociale

Art. 13 – patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze degli esercizi annuali, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, sulla cui utilizzazione l’assemblea, in armonia con le finalità statutarie dell’ente, delibera. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 14 – fonti di finanziamento

Le fonti finanziamento dell’associazione sono:

  • le quote associative annuali
  • le erogazioni liberali degli associati e dei terzi
  • i proventi derivati dalla gestione economica del patrimonio
  • i proventi derivati dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
  • i contributi e le convenzioni pubbliche e dei privati
  • i proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a titolo di bene dall’associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito utili o avanzi di gestione, nonché fondi, o riserve di capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siamo imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 – diritti sul patrimonio del socio recesso o escluso e scioglimento

I soci che per qualsiasi causa cessino di far parte dell’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio e non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno il ¾ degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non soci che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguere le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui a decreto del presidente del consiglio del 26/9/2000 e al DPCM N.329 del 21/03/2001 in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – riferimento alla legge

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sull’associazionismo.

L’assemblea delega il legale rappresentate ad apportare allo Statuto le eventuali modifiche richieste in sede di omologazione.

Approvato dall’Assemblea Straordinaria in data 13/03/2010